Indietro

Detenzione dei detenuti comunitari nei loro paesi di origine

04/02/2010

INTERROGAZIONE SCRITTA E-5812/09
di Carlo Fidanza (PPE), Salvatore Iacolino (PPE), Roberta Angelilli (PPE), Mario Mauro (PPE), Elisabetta Gardini (PPE), Cristiana Muscardini (PPE), Erminia Mazzoni (PPE), Marco Scurria (PPE), Sergio Paolo Frances Silvestris (PPE), Licia Ronzulli (PPE), Raffaele Baldassarre (PPE), Potito Salatto (PPE), Vito Bonsignore (PPE), Antonello Antinoro (PPE), Herbert Dorfmann (PPE), Magdi Cristiano Allam (PPE), Antonio Cancian (PPE), Giovanni Collino (PPE), Lara Comi (PPE), Barbara Matera (PPE), Aldo Patriciello (PPE), Salvatore Tatarella (PPE), Iva Zanicchi (PPE), Oreste Rossi (EFD), Crescenzio Rivellini (PPE), Gabriele Albertini (PPE) e Tiziano Motti (PPE)
alla Commissione

La Convenzione del Consiglio d'Europa del 1983 e il suo protocollo addizionale del 1997, che disciplinano il trasferimento dei detenuti stranieri nei loro paesi di origine, non contengono alcun obbligo di massima per gli Stati membri.

Il Consiglio, con la decisione quadro 2008/909/GAI , chiede agli Stati membri di applicare entro il 5 dicembre 2011 il principio del mutuo riconoscimento delle sentenze e il trasferimento nei loro paesi di origine dei detenuti comunitari condannati a pene superiori a tre anni. Tuttavia l’assenza di scadenze perentorie lascia agli Stati ampi margini di rinvio.

In Italia oggi, su una popolazione carceraria di 64000 unità, oltre 20000 sono i detenuti stranieri, a fronte di una capienza regolamentare di circa 43000 posti e di una capienza "tollerata" di 63000. Ciò significa che, se l'Italia potesse far scontare le pene ai detenuti nei loro paesi d'origine, come da Convenzioni oggi in vigore, il problema del sovraffollamento delle carceri non sussisterebbe né sarebbe necessario costruire nuove carceri (si stimano a circa 2 miliardi i costi per i 17000 nuovi posti previsti dal Piano Carceri del Governo).

Nonostante accordi bilaterali con paesi membri ed extraeuropei, nella maggioranza dei casi non è possibile procedere al trasferimento dei detenuti per mancanza di volontà dei paesi d'origine o per l'opposizione dei detenuti stessi.

Tutto ciò considerato, si interroga la Commissione per sapere:

1.    se é a conoscenza della reale situazione carceraria negli altri Paesi a forte tasso d’immigrazione;

2.    se intende ridurre i tempi concessi agli Stati membri per conformarsi alla decisione quadro 2008/909/GAI e, in caso contrario, in quale altro modo intende farsi garante di un pieno e rapido adempimento della stessa;

3.    se intende stipulare accordi con paesi extra-UE, al fine di garantire la possibilità di trasferimento nei paesi d'origine dei detenuti di nazionalità non comunitaria;

4.    nelle more di nuovi provvedimenti normativi, se intende istituire fondi in grado di co-finanziare la costruzione di nuove carceri in quei paesi dove, causa una nutrita presenza di detenuti stranieri, la capacità degli istituti di pena è insufficiente per accogliere tutta la popolazione carceraria in condizioni più che dignitose.


Risposta di Jacques Barrot
a nome della Commissione
(4.2.2010)


1.    La Commissione è a conoscenza della situazione carceraria negli Stati membri dell'Unione europea. Oltre all'Italia, altri Stati membri si devono confrontare con il sovraffollamento delle carceri e l'elevata percentuale di detenuti stranieri: 1) Belgio (densità penitenziaria: 118,8%/ detenuti stranieri: 42,1%), 2) Cipro (densità penitenziaria: 152,7%/ detenuti stranieri: 53,2%), 3) Francia (densità penitenziaria: 118,1%/ detenuti stranieri: 19,2%), 4) Grecia (densità penitenziaria: 141,9%/ detenuti stranieri: 43,9%), 5) Italia (densità penitenziaria: 112,8%/ detenuti stranieri: 37,1%) e 6) Spagna (densità penitenziaria: 136,3%/ detenuti stranieri: 35,5%) .

2.    Gli Stati membri devono aver adottato le misure necessarie per conformarsi alle disposizioni della decisione quadro 2008/909/GAI del Consiglio, del 27 novembre 2008, relativa all’applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sentenze penali che irrogano pene detentive o misure privative della libertà personale, ai fini della loro esecuzione nell’Unione europea (GU L 327 del 5.12.2008, pag. 27) alla data del 5 dicembre 2011. La Commissione parteciperà attivamente all'attuazione di tale decisione quadro e assicurerà che gli Stati membri rispettino gli impegni assunti nell'ambito del diritto internazionale.

3.    La Commissione è pronta a esaminare l'opportunità di stipulare accordi con paesi extra-UE al fine di garantire la possibilità di trasferimento nei paesi d'origine dei detenuti di nazionalità non comunitaria. Tuttavia, va sottolineato che siffatti accordi devono essere pienamente conformi alle norme internazionali ed europee in materia di diritti umani, che vietano in modo assoluto la tortura e i trattamenti inumani o degradanti. Tale divieto si applica anche all'espulsione o estradizione verso paesi terzi di chiunque corra seri rischi di essere esposto a siffatti trattamenti.

4.    Il programma Giustizia penale, finalizzato alla promozione della cooperazione giudiziaria tra Stati membri, non può consentire il cofinanziamento dei progetti in questione.